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Reverse charge nei servizi di trasporto e logistica – Novità fiscali 2025

Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2025 è stato approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni operative per l’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 1, comma 59, della Legge n. 207/2024, in materia di reverse charge applicato ai servizi di trasporto, movimentazione merci e logistica.

Inoltre, con il Decreto-Legge n. 84 del 17 giugno 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138, è stata introdotta l’estensione del meccanismo del reverse charge a tutti gli appalti relativi a trasporto merci, movimentazione di merci e servizi logistici.


 

Le principali novità introdotte

  • Eliminazione del requisito del “prevalente impiego di manodopera” per applicare il reverse charge.

  • Estensione del regime anche agli appalti di trasporto merci.

  • L’IVA sarà versata dal committente in nome e per conto del prestatore, che rimane comunque responsabile in solido.

L’obiettivo è contrastare fenomeni di evasione fiscale nel settore della logistica e ridurre i rischi di omesso versamento da parte dei prestatori.


 

Regime transitorio opzionale
L’efficacia definitiva del nuovo regime è subordinata all’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE.

Nel frattempo è stato introdotto un regime opzionale transitorio, che consente al committente di optare per il pagamento dell’IVA in nome e per conto del prestatore.

  • Durata: tre anni

  • Comunicazione da inviare entro il 30 settembre 2025 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate

  • Software dedicato: “Reverse Charge Logistica”, disponibile sul sito dell’Agenzia

  • Correzione ammessa solo per errori materiali, senza possibilità di modificare l’opzione una volta trasmessa

Con la Risoluzione AdE n. 47/E del 28 luglio 2025 è stato istituito il codice tributo 6045, da utilizzare nel modello F24 per il versamento dell’IVA.


 

Esclusioni dal nuovo regime
Alcune prestazioni restano escluse:

  • Servizi resi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (per i quali si applica lo split payment)

  • Servizi resi dalle agenzie per il lavoro (art. 4 D.Lgs. n. 276/2003), già soggetti a un sistema alternativo di controllo fiscale


 

Estensione alla filiera dei subappalti
Il reverse charge sarà applicato anche ai rapporti di subappalto.

  • L’appaltatore risponderà in solido per l’IVA non versata dal subappaltatore.

  • Necessario maggiore controllo sui fornitori e revisione di contratti e flussi documentali.


 

Implicazioni operative per le imprese
Per adeguarsi al nuovo quadro normativo, le imprese dovranno:

  • Aggiornare i software gestionali per emettere fatture elettroniche senza IVA con i codici corretti.

  • Rivedere i registri IVA e le procedure di liquidazione.

  • Aggiornare la contrattualistica commerciale, distinguendo importi al netto IVA.

  • Formare il personale amministrativo e contabile per garantire corretta gestione e transizione.


 

Documentazione e riferimenti

  • Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 309107 del 28 luglio 2025 – link ufficiale

  • Decreto-Legge n. 84 del 17 giugno 2025 – Gazzetta Ufficiale n. 138

  • Risoluzione AdE n. 47/E del 28 luglio 2025 – istituzione codice tributo 6045

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Jason

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