Con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28 luglio 2025 è stato approvato il modello di comunicazione e le relative istruzioni operative per l’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 1, comma 59, della Legge n. 207/2024, in materia di reverse charge applicato ai servizi di trasporto, movimentazione merci e logistica.
Inoltre, con il Decreto-Legge n. 84 del 17 giugno 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 138, è stata introdotta l’estensione del meccanismo del reverse charge a tutti gli appalti relativi a trasporto merci, movimentazione di merci e servizi logistici.
Le principali novità introdotte
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Eliminazione del requisito del “prevalente impiego di manodopera” per applicare il reverse charge.
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Estensione del regime anche agli appalti di trasporto merci.
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L’IVA sarà versata dal committente in nome e per conto del prestatore, che rimane comunque responsabile in solido.
L’obiettivo è contrastare fenomeni di evasione fiscale nel settore della logistica e ridurre i rischi di omesso versamento da parte dei prestatori.
Regime transitorio opzionale
L’efficacia definitiva del nuovo regime è subordinata all’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 395 della Direttiva 2006/112/CE.
Nel frattempo è stato introdotto un regime opzionale transitorio, che consente al committente di optare per il pagamento dell’IVA in nome e per conto del prestatore.
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Durata: tre anni
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Comunicazione da inviare entro il 30 settembre 2025 tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate
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Software dedicato: “Reverse Charge Logistica”, disponibile sul sito dell’Agenzia
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Correzione ammessa solo per errori materiali, senza possibilità di modificare l’opzione una volta trasmessa
Con la Risoluzione AdE n. 47/E del 28 luglio 2025 è stato istituito il codice tributo 6045, da utilizzare nel modello F24 per il versamento dell’IVA.
Esclusioni dal nuovo regime
Alcune prestazioni restano escluse:
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Servizi resi nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni (per i quali si applica lo split payment)
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Servizi resi dalle agenzie per il lavoro (art. 4 D.Lgs. n. 276/2003), già soggetti a un sistema alternativo di controllo fiscale
Estensione alla filiera dei subappalti
Il reverse charge sarà applicato anche ai rapporti di subappalto.
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L’appaltatore risponderà in solido per l’IVA non versata dal subappaltatore.
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Necessario maggiore controllo sui fornitori e revisione di contratti e flussi documentali.
Implicazioni operative per le imprese
Per adeguarsi al nuovo quadro normativo, le imprese dovranno:
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Aggiornare i software gestionali per emettere fatture elettroniche senza IVA con i codici corretti.
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Rivedere i registri IVA e le procedure di liquidazione.
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Aggiornare la contrattualistica commerciale, distinguendo importi al netto IVA.
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Formare il personale amministrativo e contabile per garantire corretta gestione e transizione.
Documentazione e riferimenti
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Provvedimento Agenzia delle Entrate n. 309107 del 28 luglio 2025 – link ufficiale
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Decreto-Legge n. 84 del 17 giugno 2025 – Gazzetta Ufficiale n. 138
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Risoluzione AdE n. 47/E del 28 luglio 2025 – istituzione codice tributo 6045