A partire dal 31 gennaio 2025, entrerà in vigore l’obbligo di presentazione della safety and security declaration per l’importazione di merci dall’Unione Europea verso il Regno Unito. Questa dichiarazione, necessaria prima dell’arrivo delle merci in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) e in Irlanda del Nord, rappresenta un’importante novità normativa.
Posticipo dell’Obbligo
Il Consolato generale inglese di Milano ha comunicato che il Governo britannico ha deciso di posticipare l’introduzione di questa obbligatorietà dal 31 ottobre 2024 al 31 gennaio 2025. Questa misura è stata adottata per consentire alle imprese di prepararsi adeguatamente all’adeguamento richiesto.
Controlli Doganali e Fasi di Implementazione
Dopo la Brexit, il Regno Unito ha già ritardato l’introduzione di nuovi controlli doganali per minimizzare l’impatto sul commercio con l’UE. L’introduzione di controlli sanitari e fitosanitari avverrà in tre fasi:
- Fase 1: dal 31 gennaio 2024
- Fase 2: dal 30 aprile 2024
- Fase 3: dal 31 gennaio 2025
Il nuovo modello operativo delle Dogane inglesi, approvato nell’agosto 2023, si baserà su un sistema di analisi dei rischi, simile a quello adottato nell’UE e in altri Paesi, per semplificare gli scambi commerciali e ridurre i costi e gli oneri amministrativi.
Obbligo di Presentazione della Dichiarazione
Dal 31 gennaio 2025, sarà necessario presentare una dichiarazione di entrata per i prodotti provenienti dall’UE. Questa dichiarazione dovrà contenere informazioni dettagliate sulla sicurezza delle merci e dovrà essere predisposta con accuratezza prima dell’arrivo al confine.
Registrazione dell’Impresa
Le aziende interessate possono registrarsi ai seguenti servizi:
- Servizio di sicurezza e protezione (S&S GB) per l’introduzione di merci in Gran Bretagna.
(Register to make an entry summary declaration in Great Britain – GOV.UK (www.gov.uk)) - Sistema di controllo delle importazioni dell’Irlanda del Nord (ICS NI) per l’introduzione di merci in Irlanda del Nord.
(Register to make an entry summary declaration in Northern Ireland – GOV.UK (www.gov.uk))
Responsabilità del Vettore
L’obbligo di presentazione della dichiarazione spetta al vettore, ovvero al mezzo di trasporto (treno, nave, aereo, veicolo stradale) utilizzato per introdurre le merci nel territorio doganale britannico. È responsabilità del vettore garantire che la dichiarazione venga presentata nei termini stabiliti, anche attraverso un rappresentante o un terzo (come uno spedizioniere).
Modalità di Trasporto e Tempistiche
- Trasporto su rotaia: il vettore sarà l’operatore autorizzato a gestire il treno attraverso il tunnel della Manica.
- Trasporto aereo o marittimo: l’obbligo ricade su chi ha stipulato la polizza di carico o la lettera di vettura aerea.
Nel caso di trasporto combinato, le responsabilità variano:
- Trasporto accompagnato su traghetto: l’obbligo ricade sull’impresa di autotrasporto dopo lo sbarco.
- Trasporto di un semi-trailer o container non accompagnato: la nave resta il mezzo di trasporto attivo.
Tempistiche di Presentazione
È fondamentale rispettare le tempistiche di presentazione della dichiarazione:
- Trasporti stradali con modalità Ro-Ro (accompagnati): dichiarazione da presentare almeno 2 ore prima dell’arrivo del traghetto.
- Trasporti attraverso l’Eurotunnel: dichiarazione da presentare almeno 1 ora prima dell’arrivo nel Regno Unito.
Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a visitare la sezione dedicata sul sito del Governo del Regno Unito.